La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida con patente revocata, aggravata dalla recidiva. La sentenza chiarisce che per dimostrare la recidiva guida senza patente non è necessario un atto formale che attesti la definitività della precedente violazione. È sufficiente un elemento di prova, come la testimonianza di un agente basata su una banca dati, unito alla mancata dimostrazione, da parte dell'imputato, di aver contestato la sanzione precedente. Inoltre, l'assoluzione in sede penale per il primo illecito, se motivata con la formula 'perché il fatto non è previsto dalla legge come reato', non cancella l'illecito amministrativo e non impedisce la configurazione della recidiva.
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