La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, contravvenendo ai limiti del giudizio di legittimità. L'ordinanza sottolinea come la semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, renda l'atto non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Continua »