La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo all'obbligo contributivo su somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza chiarisce la distinzione tra importi transattivi legati al TFR, esenti da contributi, e le mensilità aggiuntive, che avendo natura retributiva sono sempre soggette a contribuzione, anche se solo dovute e non materialmente erogate. La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso dell'ente previdenziale che quello dell'azienda, confermando la decisione di merito.
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