Provvedimento Abnorme: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Nel complesso panorama della procedura penale, la nozione di provvedimento abnorme rappresenta un rimedio eccezionale, creato dalla giurisprudenza per correggere atti giudiziari talmente anomali da non poter essere tollerati all’interno del sistema. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5370/2023) offre un importante chiarimento su quando un atto del giudice, pur apparendo ostativo, non rientra in questa categoria. Il caso analizzato riguarda il rigetto di una richiesta di distruzione di intercettazioni, ritenuta troppo generica dal Giudice per le Indagini Preliminari.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Distruzione delle Intercettazioni
La vicenda ha origine da una richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia. Il PM chiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di disporre la distruzione del materiale relativo a intercettazioni telefoniche e ambientali, eseguite nell’ambito di un procedimento contro ignoti archiviato molti anni prima, nel 2004. Il GIP, con un’ordinanza del 17 settembre 2018, rigettava tale richiesta.
La Decisione del Giudice e il Ricorso per Abnormità
Il GIP motivava il rigetto evidenziando la genericità dell’istanza del PM. Secondo il giudice, la richiesta non specificava né a quali intercettazioni si riferisse, né le ragioni concrete della loro ritenuta inutilità. Tale valutazione, sottolineava il GIP, doveva considerare non solo il reato per cui si era proceduto, ma anche la potenziale utilità del materiale in altri procedimenti penali, nei limiti previsti dalla legge.
Ritenendo questa decisione un ostacolo insormontabile, il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’ordinanza del GIP costituisse un provvedimento abnorme. Secondo la Procura, la decisione del giudice creava una stasi procedimentale, ponendosi al di fuori del sistema organico della legge processuale e precludendo ogni alternativa.
L’Analisi della Cassazione sul Provvedimento Abnorme
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, cogliendo l’occasione per delineare con precisione i confini della categoria dell’abnormità. Gli Ermellini hanno ricordato che un atto può essere definito abnorme in due distinte ipotesi.
Abnormità Strutturale: L’Atto Fuori dal Sistema
Si parla di abnormità strutturale quando il provvedimento, per la sua singolarità e anomalia, è completamente estraneo al modello legale previsto dall’ordinamento processuale. In pratica, è un atto che non dovrebbe esistere in quella forma.
Abnormità Funzionale: La Stasi del Processo
L’abnormità funzionale, invece, si verifica quando l’atto, pur essendo in linea di principio previsto dalla legge, determina una paralisi del procedimento, rendendone impossibile la prosecuzione. È il caso di un atto che, di fatto, crea un vicolo cieco.
Le Motivazioni: Perché il Rigetto non è un Provvedimento Abnorme
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte di Cassazione ha concluso che l’ordinanza del GIP non era affatto un provvedimento abnorme.
In primo luogo, non sussisteva un’abnormità strutturale. Il provvedimento del GIP, infatti, rientra pienamente nelle sue funzioni, poiché l’articolo 269, comma 2, del codice di procedura penale affida proprio al giudice il compito di verificare i presupposti per la distruzione del materiale intercettato.
In secondo luogo, non era ravvisabile neppure un’abnormità funzionale. L’ordinanza non creava alcuna stasi procedimentale insuperabile. Il rigetto per genericità non impediva al Pubblico Ministero di agire; al contrario, lo invitava a riformulare la richiesta in modo più preciso e circostanziato. Il PM avrebbe potuto, e dovuto, semplicemente ripresentare la domanda, specificando meglio l’oggetto da distruggere e argomentando sulla verosimile inutilità delle informazioni, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Procura
La sentenza stabilisce un principio di fondamentale importanza pratica: un provvedimento che respinge un’istanza per motivi di incompletezza o genericità non è un atto abnorme che blocca il procedimento, ma una legittima espressione del potere-dovere del giudice di controllare la fondatezza delle richieste che gli vengono sottoposte. Non si tratta di un ‘no’ definitivo, ma di un ‘non ora, non così’. La via da seguire per la parte istante non è l’impugnazione per abnormità, ma la correzione e la riproposizione dell’istanza in conformità alle indicazioni del giudice. Questa decisione rafforza il dialogo tra accusa e giudice nella fase procedimentale, riconducendo il dissenso all’interno dei binari ordinari del processo, senza ricorrere a rimedi eccezionali.
Quando un provvedimento del giudice può essere considerato ‘abnorme’?
Un atto giudiziario è considerato ‘abnorme’ quando, per la sua peculiarità, si colloca completamente al di fuori del sistema normativo processuale (abnormità strutturale) o quando, pur essendo formalmente previsto dalla legge, provoca una paralisi insuperabile del procedimento (abnormità funzionale).
Il rigetto di una richiesta di distruzione di intercettazioni è sempre un provvedimento abnorme?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il rigetto non è abnorme se è motivato dalla genericità della richiesta. In tale circostanza, il provvedimento rientra nei poteri del giudice di verificare i presupposti di legge e non crea una stasi, poiché il Pubblico Ministero può ripresentare l’istanza in modo più dettagliato.
Cosa deve fare il Pubblico Ministero se la sua richiesta di distruzione di intercettazioni viene respinta per genericità?
Il Pubblico Ministero non deve impugnare l’atto per abnormità, ma deve semplicemente reiterare la domanda, specificando meglio quali intercettazioni intende distruggere e fornendo le ragioni concrete della loro ritenuta inutilità, sia per il procedimento originario che per altri eventuali procedimenti.