Un lavoratore, dopo aver perso la causa per l'impugnazione del suo licenziamento, tenta di riaprire il caso. Egli chiede la revocazione della sentenza definitiva, basandosi su una dichiarazione scritta di un testimone emersa solo in un secondo momento. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che una testimonianza, anche se messa per iscritto, non costituisce un documento ai fini della revocazione per ritrovamento di documenti. Si tratta di una prova che andava presentata durante il processo originario. Di conseguenza, il licenziamento è stato confermato e il lavoratore ha perso la causa.
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