Una società operante nel settore dell'energia eolica ha contestato l'inclusione della torre di sostegno dell'aerogeneratore nel calcolo della rendita catastale. L'Agenzia delle Entrate la considerava una costruzione stabile, mentre la società la riteneva un componente funzionale al processo produttivo. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo che, in base alla Legge di Stabilità 2016, il criterio determinante è la funzionalità e non la mera stabilità fisica. Pertanto, la torre, essendo essenziale per la produzione di energia, deve essere esclusa dalla stima della rendita catastale impianti eolici.
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