La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29876/2023, ha stabilito che per la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica, nel regime normativo antecedente al 1° gennaio 2016, devono essere inclusi tutti i componenti essenziali al processo produttivo. Questo include pozzi di estrazione e reiniezione, vapordotti, alternatori e trasformatori, in quanto parti non separabili che garantiscono l'autonomia funzionale e reddituale dell'impianto. La Corte ha cassato la decisione di merito che escludeva i pozzi, rigettando il ricorso originario della società contribuente.
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