Un conducente, dopo aver provocato un grave incidente stradale in palese stato di ebbrezza, si opponeva alla richiesta delle forze dell'ordine di sottoporsi alla prova etilometrica. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per il reato di rifiuto alcoltest. I giudici hanno stabilito che la particolare gravità della condotta, evidenziata dall'incidente e dallo stato di alterazione, impedisce di considerare il fatto di 'particolare tenuità'. Di conseguenza, non è applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale. L'appello del conducente è stato quindi respinto.
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