Una cliente revoca il mandato al proprio legale durante un giudizio d'appello. Il professionista tenta l'intervento del difensore revocato nella medesima causa per pretendere il pagamento dei compensi e la distrazione delle spese. La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'intervento e condanna l'avvocato alle spese processuali. Successivamente, il legale presenta istanza di correzione per presunti errori materiali e, al rigetto di questa, propone ricorso in Cassazione contro entrambe le decisioni. La Suprema Corte dichiara inammissibile l'impugnazione riguardante il merito della sentenza. I giudici chiariscono che la richiesta di correzione materiale non riapre i termini di impugnazione ormai scaduti. Inoltre, la Cassazione rigetta le censure sulla procedura di correzione, confermando la condanna dell'ex difensore al pagamento integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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