La Corte d'Appello condannava due società datrici di lavoro a risarcire una dipendente con dodici mensilità di retribuzione. Le aziende impugnavano la decisione davanti alla Corte di Cassazione, ma successivamente, dopo la messa in liquidazione, depositavano formale rinuncia agli atti del giudizio. La lavoratrice sceglieva di non accettare formalmente tale atto. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento, stabilendo che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti immediati anche in assenza dell'accettazione della controparte, facendo passare in giudicato la sentenza favorevole alla dipendente. I giudici hanno posto le spese di lite a carico delle aziende rinuncianti, escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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