Un'insegnante è stata cancellata dalle liste provinciali per non aver presentato la domanda di aggiornamento periodico. L'Amministrazione Scolastica ha negato la richiesta di reintegro, sostenendo che la legge di chiusura delle liste precludesse ogni nuovo ingresso. La docente ha quindi agito in giudizio per riottenere la propria posizione e il punteggio originario. I giudici di merito hanno accolto la domanda, rilevando che la chiusura delle liste impedisce solo l'accesso a nuovi candidati, ma non priva chi vi apparteneva del diritto di rientrare. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che il docente precedentemente iscritto e cancellato per mera inerzia amministrativa conserva il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
Continua »