Un imputato è stato condannato per evasione. Il Tribunale ha applicato la pena, ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulla **recidiva reiterata**. Il Procuratore Generale ha contestato questa decisione, sostenendo che l'articolo 69, comma 4, del Codice Penale vieta esplicitamente tale prevalenza quando si tratta di **recidiva reiterata**. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza e rideterminando la pena. Ha ribadito che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla **recidiva reiterata** è ancora vigente, anche se la Corte Costituzionale ha limitato il suo ambito in altri contesti.
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