La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10053/2023, ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori del settore raccolta rifiuti. Essi chiedevano che il loro vestiario fosse considerato Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), con conseguente obbligo di lavaggio a carico dell'azienda. La Corte ha confermato la decisione del giudice di rinvio, il quale, applicando un principio di diritto precedentemente fissato dalla stessa Cassazione, ha accertato in fatto che le mansioni di autista svolte non esponevano i lavoratori a rischi specifici (contatto con rifiuti, agenti biologici) tali da richiedere la qualificazione DPI per i loro indumenti. La decisione sottolinea che la classificazione di un indumento come DPI dipende da una valutazione concreta della sua funzione protettiva rispetto ai rischi effettivi della mansione svolta, non da una qualificazione astratta.
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