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Disegno Criminoso

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2109 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Reato continuato: la Cassazione nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due reati commessi nel maggio 2008 (calunnia e falso in titolo di credito). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno criminoso unitario preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che, per ottenere la continuazione dei reati dopo la condanna definitiva, non basta la vicinanza temporale tra i fatti, ma occorre dimostrare che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in sede esecutiva: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di due condanne distinte: una per associazione mafiosa (2009-2010) e una per minacce condominiali (2012). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati privi di un unico disegno criminoso e frutto di spinte delittuose occasionali e disomogenee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile se logicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per lo spaccio successivo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, attiva fino a marzo 2016, e due successive condanne per singoli episodi di spaccio avvenuti a luglio e settembre 2016. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo i reati successivi frutto di nuove e autonome decisioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede una pianificazione preventiva e unitaria. Non è possibile ritenere pianificati, al momento della nascita dell'associazione, singoli spacci compiuti mesi dopo la sua dissoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nei reati associativi: no allo sconto senza prove
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il diniego del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati di scopo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la continuazione nei reati associativi richiede la prova rigorosa che i singoli reati satellite fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di fare ingresso nel sodalizio criminoso. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di questa deliberazione unitaria originaria, risultando peraltro che prima di una certa data egli fosse soltanto un soggetto gravitante all'esterno dell'associazione. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: lo stile di vita criminale non da sconti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne per furto e violazione della sorveglianza speciale, sostenendo che facessero parte di un unico progetto di vita criminale. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un preciso disegno criminoso unitario programmato in anticipo, e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Inoltre, spetta al condannato l'onere di allegare prove concrete di questa programmazione unitaria, non bastando la semplice vicinanza temporale o l'identita dei reati commessi.
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Reato continuato: la vicinanza nel tempo non evita la condanna
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per i reati di ricettazione e rapina. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la diversità dei reati e dei tempi di esecuzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il reato continuato in fase di esecuzione, il condannato deve dimostrare l'esistenza di un unico progetto criminoso iniziale. Non basta fare riferimento alla vicinanza temporale dei fatti o alla tipologia di reati, poiché questi elementi possono indicare una semplice abitudine a delinquere e non una pianificazione unitaria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: perché il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per diverse rapine commesse tra il 2011 e il 2013, sperando in uno sconto di pena. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo tra i colpi, commessi in luoghi e con modalità differenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso iniziale e non una semplice propensione a delinquere. La distanza temporale di oltre un anno tra la prima rapina e le successive dimostra che ogni reato è stato frutto di una scelta autonoma ed estemporanea, escludendo l'esistenza di un progetto unitario originario.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se le rapine sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due rapine commesse a distanza di diversi mesi e con modalità differenti. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che il notevole lasso di tempo tra i fatti e la diversità delle condotte escludono l'unificazione delle pene. La Suprema Corte ha ribadito che la continuazione richiede un'effettiva programmazione iniziale e non una semplice propensione a delinquere. Il Condannato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per rapine distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per due rapine commesse a distanza di sei mesi l'una dall'altra, con complici e modalità differenti. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che il semplice fatto di commettere reati simili non basta a dimostrare una programmazione unitaria. Il fattore temporale di sei mesi e il ruolo di semplice esecutore nella seconda rapina, organizzata da un complice, escludono il reato continuato, evidenziando invece una generica propensione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: tra progetto unico e vizio di delinquere
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne, sostenendo che i fatti fossero legati da un unico disegno criminoso. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della distanza temporale e della diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la semplice ripetizione di reati simili nel tempo indica una propensione a delinquere e non un progetto unitario. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito un principio importante: il condannato non ha l'obbligo di chiedere la continuazione dei reati durante il processo principale, potendo farlo direttamente davanti al giudice dell'esecuzione senza che questo ritardo pregiudichi il suo diritto di difesa.
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Reato continuato: perché sei mesi di distanza negano lo sconto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva il riconoscimento del reato continuato per due rapine commesse a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Il giudice dell'esecuzione aveva già respinto la richiesta per la mancanza di un unico disegno criminoso originario. La Suprema Corte ha confermato che il semplice fatto di commettere reati simili non basta a dimostrare una programmazione unitaria. Il fattore cronologico, ovvero il lungo intervallo di tempo tra i fatti, esclude il cumulo giuridico delle pene in assenza di prove concrete di un piano preventivo. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato o scelta di vita? Il no della Cassazione
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne irrevocabili legate al traffico di stupefacenti, commesse tra il 1990 e il 2004. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta a causa dell'ampio arco temporale e dell'interruzione dovuta a dodici anni di detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso preventivo e non può essere confuso con una generica scelta di vita dedita al crimine o con lo stabile inserimento nel mercato della droga. Di conseguenza, la reiterazione dei reati in assenza di una programmazione unitaria iniziale esclude l'applicazione del trattamento di favore, configurando invece istituti come la recidiva o l'abitualità nel reato.
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Reato continuato: no a sconti di pena per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, commessi tra il 2016 e il 2018. Il Tribunale ha respinto la richiesta per l'eterogeneità dei reati e la mancanza di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la ripetizione di reati diversi in un ampio arco temporale non dimostra una programmazione iniziale unica, bensì una condotta di vita orientata al crimine. Di conseguenza, non si applica il trattamento di favore previsto per il reato continuato, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per chi vive di crimine
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne definitive sotto l'istituto del reato continuato, per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi in un arco temporale di dodici anni (dal 2007 al 2019) e in luoghi diversi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione sistematica di reati per trarne sostentamento non dimostra un unico piano iniziale, ma una scelta di vita criminale. Questa condotta non permette l'applicazione del reato continuato, ma configura semmai la recidiva o l'abitualità nel reato. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ergastolo o trent’anni? No al vincolo della continuazione
Il Condannato, condannato all'ergastolo, ha proposto un incidente di esecuzione per contestare l'estensione dell'estradizione e richiedere l'applicazione del vincolo della continuazione tra diversi reati, puntando alla riduzione della pena a trent'anni. La Corte di appello ha respinto la richiesta poiché identica a una precedente già rigettata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la preclusione processuale impedisce la riproposizione di istanze identiche senza nuovi elementi di fatto o di diritto. Inoltre, l'applicazione del vincolo della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preventivo, non potendo basarsi sulla mera appartenenza allo stesso contesto associativo o su semplici congetture. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: la condanna definitiva cancella lo sconto
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento del reato continuato tra alcuni illeciti commessi nel 2017 e un precedente reato del 2016. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile configurare un medesimo disegno criminoso a causa della significativa distanza temporale tra i fatti. Inoltre, i nuovi reati sono stati commessi dopo che la prima condanna era già diventata irrevocabile. Questo elemento dimostra una scelta di vita deviante e non una pianificazione unitaria iniziale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: niente sconti per la scelta di vita criminale
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per sei condanne accumulate tra il 1996 e il 2018, legate allo spaccio di stupefacenti e ad attività associative. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso ma una scelta di vita delinquenziale generica. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice scelta di vivere commettendo reati non equivale a un disegno criminoso unitario, necessario per il riconoscimento del reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negata se l’evasione non è pianificabile
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione dei reati per tre diverse condanne, sostenendo che i fatti derivassero da un unico piano. Il Tribunale ha respinto la richiesta, evidenziando che i reati erano diversi, commessi a distanza di un anno e che le evasioni successive non potevano essere pianificate in anticipo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la continuazione dei reati richiede una programmazione iniziale e non una semplice occasionalità. Il ricorrente non ha fornito prove concrete sul medesimo piano criminoso, limitandosi a contestazioni generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: nessun beneficio per chi delinque da anni
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un condannato. Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio a causa di una nuova condanna definitiva per reati di droga. Il condannato aveva richiesto l'applicazione della continuazione per unificare i reati commessi in un arco temporale di diciassette anni (dal 1995 al 2012), sperando di ridurre la pena complessiva ed evitare la revoca. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'estrema distanza temporale, la diversità dei reati e la mancanza di un disegno criminoso unitario impediscono l'applicazione della continuazione. Di conseguenza, la revoca dell'indulto è pienamente legittima e il ricorrente deve scontare la pena originaria oltre a pagare le spese processuali.
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Continuazione dei reati: il no del GIP viene annullato in Cassazione
Il Condannato proponeva ricorso per cassazione contro il rigetto della sua richiesta di applicazione della continuazione dei reati in fase esecutiva. Il Giudice dell'esecuzione aveva negato il beneficio ritenendo le condotte prive di un disegno unitario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice di merito ha utilizzato una motivazione apparente. Il tribunale non ha infatti analizzato gli elementi concreti, come la stretta vicinanza temporale e geografica dei fatti, che potevano dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso. La sentenza impugnata e stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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