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Disegno Criminoso

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2109 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Reato continuato e droga: la Cassazione annulla il no del giudice
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne relative a reati in materia di stupefacenti commessi a distanza di pochi mesi. Il Tribunale ha rigettato l'istanza, ritenendo che i reati derivassero da una generica propensione a delinquere e valorizzando la diversità delle sostanze (hashish e cocaina). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale ha motivato in modo carente e contraddittorio, ignorando indici fondamentali come la contiguità temporale e l'omogeneità dei reati, e supponendo erroneamente la presenza di complici. Il caso viene rinviato a un diverso giudice per un nuovo esame.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per la scelta di vita
Il Ricorrente, condannato per due distinti reati associativi legati allo sfruttamento della prostituzione, ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati. Sosteneva che le condotte facessero parte di un unico progetto criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i due reati sono stati commessi in luoghi diversi (Messina e Catania), in tempi differenti e da gruppi criminali quasi del tutto distinti. Di conseguenza, non e possibile ravvisare un disegno unitario, ma solo una generica scelta di vita delinquenziale, che non da diritto allo sconto di pena previsto dalla continuazione dei reati. Il Ricorrente e stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: stile di vita deviante o piano programmato?
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne definitive: una per possesso di documento falso (2017) e una per uso di patente contraffatta (2015). Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando la distanza temporale di un anno e cinque mesi tra i fatti e l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice omogeneità dei reati e una generica scelta di vita deviante non bastano a dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario pianificato fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Reato continuato: no allo sconto di pena senza prove concrete
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta poiché l'interessato non ha fornito elementi concreti per dimostrare un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che spetta al richiedente l'onere di allegare i fatti specifici a supporto della continuazione. Non basta richiamare gli indici teorici della giurisprudenza senza calarli nella realtà del caso. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: negata per vizio di mente e tempo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per i fatti giudicati in quattro diverse sentenze di condanna. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo un disegno criminoso unitario a causa dell'ampio intervallo temporale tra i reati e della presenza di un vizio parziale di mente del soggetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati non può essere applicata automaticamente a condotte distanti nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se passano anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra un episodio di spaccio di stupefacenti del 2005 e la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nata nel 2009. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della notevole distanza temporale di quattro anni tra i fatti e della diversa composizione dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che non e possibile ravvisare un unico disegno criminoso originario. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: no al cumulo se manca il piano unico
Il Tribunale di Marsala, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di un cittadino volta a ottenere il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne accumulate tra il 2013 e il 2015. Il giudice ha ritenuto che i reati, pur omogenei, fossero distribuiti in un arco temporale di due anni, dimostrando una scelta di vita criminale anziché un unico disegno iniziale. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione poiché il giudice non aveva valutato la continuazione dei reati per singoli gruppi di illeciti più vicini nel tempo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la difesa aveva richiesto la continuazione per l'intero blocco di reati e non in via subordinata per singoli gruppi. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non era tenuto a frazionare d'ufficio la valutazione.
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Reato continuato in sede esecutiva: no al rifiuto senza motivi
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di sette diverse sentenze riguardanti truffe, falsi e associazione a delinquere. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, ritenendo che i reati fossero frutto di una generica tendenza a delinquere e non di un piano prestabilito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando che i giudici precedenti avevano già riconosciuto l'unificazione per molti di questi reati commessi nello stesso periodo. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni già espresse nelle sentenze definitive senza una motivazione approfondita. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Reato continuato: no a sconti di pena senza fatti nuovi
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione di Bologna un ulteriore riconoscimento del reato continuato per unificare alcuni omicidi, già giudicati nel 2001, con altri reati riuniti in una precedente decisione del 2016. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per assenza di elementi di novità ("nova") e per la presenza di un precedente diniego definitivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del 2016 aveva già implicitamente escluso l'unificazione di quel segmento di reati. In assenza di fatti nuovi, opera la preclusione del giudicato, rendendo inammissibile una nuova valutazione dello stesso tema. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato: lo sconto negato per troppi mesi di sosta
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di due diverse sentenze di condanna per furti e rapine commessi a distanza di circa dieci mesi. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando che il lungo intervallo temporale esclude l'esistenza di un unico progetto iniziale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la somiglianza dei reati e l'uso degli stessi complici dimostrassero un piano unitario. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la scelta di una vita dedita al crimine non equivale al reato continuato, il quale richiede una pianificazione specifica e ravvicinata nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se i delitti sono distanti
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il reato continuato a favore di un condannato per reati commessi a distanza di quattro anni e lesivi di beni giuridici differenti, come la fede pubblica e il patrimonio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede una motivazione rigorosa basata su indici precisi, quali la contiguità temporale e spaziale, l'omogeneità dei reati e l'unicità del programma originario. Nel caso specifico, la distanza temporale di quattro anni e la mancanza di prove sulla vicinanza geografica dei fatti escludono l'applicazione automatica del beneficio, imponendo un nuovo esame della vicenda.
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Reato continuato: perché lo spaccio e la violenza non si uniscono
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unire le condanne relative al traffico di stupefacenti e a un episodio di lesioni personali aggravate con armi. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta una generica scelta di vita dedita al crimine. È invece necessaria la prova che tutti i reati, compresi quelli violenti nati da liti occasionali per debiti di droga, fossero stati pianificati nei dettagli fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: stile di vita predatorio esclude lo sconto
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato per numerosi reati di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi tra il 2011 e il 2014. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, non ravvisando un disegno criminoso unico ma uno stile di vita predatorio caratterizzato da decisioni impulsive. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione richiede la prova che tutti i reati fossero stati preventivati, anche solo a grandi linee, fin dal primo fatto. La notevole distanza temporale, la diversità dei luoghi e delle vittime escludono l'esistenza di un progetto unitario. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Vincolo della continuazione: no allo sconto per clan diversi
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione tra reati di porto d'armi e due diverse condanne per associazione mafiosa. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto parzialmente la richiesta, escludendo il collegamento tra le due diverse associazioni criminali. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'uso comune delle armi dimostrasse un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per unire più reati associativi non basta l'omogeneità delle condotte o l'uso di armi. Occorre dimostrare un'unica pianificazione iniziale. Poiché il soggetto si era staccato dal primo clan nel 1995 per fondare un gruppo autonomo, si tratta di progetti criminali distinti. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: stessa colpa ma pena diversa, la Corte annulla
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, pur riconoscendo il reato continuato per diverse rapine e ricettazioni, gli aveva inflitto una pena superiore rispetto al Coimputato, autore delle stesse condotte. Inoltre, la Corte d'appello non aveva applicato correttamente la riduzione di un terzo della pena prevista per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena deve essere sempre motivato per evitare decisioni arbitrarie. Inoltre, ha ribadito l'obbligo di applicare e calcolare esplicitamente lo sconto di pena per il rito abbreviato anche in sede esecutiva. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Reato continuato: sconti di pena negati per i delitti del clan
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa e diversi omicidi commessi in tempi differenti, ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i delitti frutto di decisioni estemporanee e non di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che non esiste una presunzione automatica di continuazione tra reato associativo e reati-fine. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente agli omicidi commessi nel medesimo anno di fondazione del clan. Il giudice del rinvio dovrà valutare se tali specifici omicidi, commessi per acquisire il controllo del territorio, fossero parte del programma iniziale del sodalizio criminoso.
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Reato continuato: la Cassazione smentisce il diniego sul falso
Un cittadino straniero, privo di patente e irregolare sul territorio, veniva condannato in due diversi procedimenti per ricettazione, falsificazione della patente di guida e false dichiarazioni sull'identità personale a seguito di controlli stradali avvenuti a distanza di circa diciotto mesi. Il condannato chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo la condotta un semplice stile di vita deviante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che l'identità di luoghi, modalità esecutive e finalità (circolare impunito) costituiscono indici precisi di un unico disegno criminoso, che il giudice di merito non può escludere con motivazioni illogiche o basate su semplici pregiudizi personali.
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Reato continuato o stile di vita? Il confine che nega lo sconto
Due soggetti, condannati per diverse rapine a mano armata commesse a distanza di due mesi, chiedevano al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo i delitti frutto di una condotta di vita delinquenziale sistematica e non di un unico progetto iniziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede la preventiva pianificazione dei singoli dettagli dei reati. Al contrario, la delinquenza professionale si basa su un generico programma di vita criminale, in cui i reati vengono commessi di volta in volta sfruttando le occasioni. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di un anno e mezzo per estemporanee necessità economiche, escludendo un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era congruamente motivata e non sindacabile. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la Cassazione nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due reati commessi nel maggio 2008 (calunnia e falso in titolo di credito). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno criminoso unitario preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che, per ottenere la continuazione dei reati dopo la condanna definitiva, non basta la vicinanza temporale tra i fatti, ma occorre dimostrare che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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