La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, ribadendo i propri limiti di intervento. L'ordinanza chiarisce che la Corte non può riesaminare i fatti di causa né la logicità della sentenza impugnata attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Anche la doglianza sull'eccessività della pena è stata respinta, in quanto la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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