L'Imputato, condannato per furto aggravato dopo aver rimosso una placca antitaccheggio con uno strumento specifico, ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i vari motivi, ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la rimozione professionale della placca dimostra scaltrezza e gravità della condotta, elementi incompatibili con la tenuità del fatto. Inoltre, i precedenti penali dell'uomo e l'assenza di ravvedimento precludono sia le attenuanti sia la sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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