Una lavoratrice ha chiesto il pagamento del suo Premio di risultato aziendale per il 2011, ottenendo un decreto ingiuntivo. L'azienda ha contestato, ma i giudici di merito le hanno dato ragione, ritenendo che il diritto al premio dipendesse solo dalla previsione di spesa in bilancio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. Ha chiarito che il Premio di risultato aziendale è una facoltà dell'azienda, subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e redditività, non solo a una previsione di spesa. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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