Una società holding è stata sanzionata dall'autorità di vigilanza per aver ritardato la comunicazione al mercato di un'informazione privilegiata, nello specifico stime preliminari positive sui risultati d'esercizio. L'azienda si è difesa sostenendo che la notizia non fosse 'significativa' poiché la sua pubblicazione era avvenuta quasi in contemporanea con un altro comunicato price sensitive, rendendo impossibile isolarne l'impatto sul prezzo del titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la valutazione del carattere privilegiato di un'informazione va condotta 'ex ante', applicando il test dell'investitore ragionevole per ogni singola notizia. La difficoltà di misurare l'effetto sul prezzo 'ex post' a causa di altri eventi non esonera la società dall'obbligo di tempestiva comunicazione (disclosure).
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