L'Autorità di Vigilanza ha sanzionato il Direttore Generale di una banca per aver promosso una campagna sistematica di vendita di azioni proprie senza pubblicare il prescritto prospetto informativo. La banca presentava le vendite come ordini spontanei dei clienti, configurando in realtà un'offerta al pubblico di prodotti finanziari abusiva. Il Direttore Generale ha impugnato la sanzione, lamentando la violazione del diritto di accesso ai documenti ispettivi e invocando l'applicazione della legge successiva più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. La Corte ha stabilito che i vertici bancari rispondono delle violazioni operative quando, pur conoscendo la situazione di rischio, non intervengono per impedirla, e che il principio della legge più favorevole non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative non equiparabili a quelle penali.
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