Il caso riguarda un tifoso colpito da DASPO con obbligo di firma durante le partite. Il difensore ha inviato una memoria difensiva via PEC entro le quarantotto ore, ma il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura affermando erroneamente che non fosse pervenuto alcun atto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del tifoso, ribadendo che il Diritto di difesa nel DASPO deve essere effettivo. Poiché la procedura di convalida non prevede un'udienza orale, la memoria scritta rappresenta l'unico strumento di tutela per l'interessato. Di conseguenza, il giudice ha l'obbligo di esaminarla, anche se inviata tramite posta elettronica certificata. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida, dichiarando inefficace l'obbligo di presentazione alla polizia.
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