Alcuni risparmiatori hanno acquistato certificati finanziari presso l'ufficio privato di un promotore. Poiché il contratto non conteneva l'avviso sul diritto di recesso entro sette giorni, i risparmiatori hanno chiesto la nullità dell'acquisto per violazione delle regole sull'offerta fuori sede. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo l'ufficio del promotore assimilabile a una filiale della banca. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei risparmiatori, stabilendo che l'ufficio di un promotore, anche se presenta i loghi dell'intermediario, non esclude l'applicazione della disciplina sull'offerta fuori sede. Per evitare la nullità, l'operazione deve avvenire nella sede legale o in una vera e propria dipendenza dotata di autonomia organizzativa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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