L'Agenzia delle Dogane ha emesso atti impositivi contro una società importatrice per irregolarità sulle merci. La società, dopo aver fatto scadere i termini per impugnare gli atti originari, ha presentato un'istanza di riesame. L'amministrazione ha risposto con un diniego di autotutela, impugnato dalla società. La Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente non può usare l'impugnazione del diniego di autotutela per contestare i vizi di un atto ormai definitivo, poiché ciò aggirerebbe i termini di decadenza. L'impugnazione è ammessa solo per far valere l'illegittimità del rifiuto stesso in relazione a un interesse generale alla rimozione dell'atto. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità del diniego doganale.
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