Un professionista ha apposto il visto di conformità leggero sulla dichiarazione IVA di una società, certificando un credito rivelatosi inesistente e utilizzato per compensare illecitamente delle accise. L'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di pagamento chiedendo le imposte evase e le sanzioni anche al professionista, ritenuto coobbligato in solido. Il consulente si è difeso sostenendo che il visto di conformità leggero imponesse solo un controllo formale e matematico, non un'indagine sulla reale esistenza del credito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'apposizione del visto richiede una diligenza qualificata. Il professionista non può limitarsi a un riscontro documentale superficiale, ma deve effettuare una verifica sostanziale sull'effettiva sussistenza del credito. Pertanto, in caso di attestazione falsa, risponde in solido con la società per il danno erariale causato.
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