L'Agente della Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di una società per il recupero di ingenti somme. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per un difetto di rappresentanza processuale. La procura alle liti era stata infatti firmata da un soggetto che dichiarava di agire in forza di una procura speciale notarile, senza però allegare tale atto notarile in giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, stabilendo che, a fronte dell'eccezione del Fallimento, l'Agente avrebbe dovuto produrre immediatamente il documento notarile per dimostrare il potere di firma del delegante. Non avendo sanato l'omissione nelle udienze successive, l'opposizione resta inammissibile e l'Agente perde la causa, venendo condannato al pagamento delle spese processuali.
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