La Società Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2013. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso tributario, accettata dall'Amministrazione Finanziaria, probabilmente nell'ambito di una definizione agevolata. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha sostenute.
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