La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso avverso una condanna per ricettazione, poiché sottoscritto personalmente dall'imputato. La legge, infatti, impone a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione sia firmato da un difensore iscritto all'apposito albo speciale, evidenziando un rigido requisito formale per l'accesso al giudizio di legittimità.
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