La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. La Corte ha ribadito che questa regola non viola i diritti di difesa, data la complessità tecnica del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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