Un'agenzia finanziatrice si opponeva al rigetto della sua richiesta di interessi di mora da parte del Tribunale, che riteneva insufficiente la prova del credito. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che la prova degli interessi era stata adeguatamente fornita. La clausola contrattuale che rinviava a un tasso esterno (pubblicato su un sito web istituzionale) era valida e sufficiente, poiché il tasso era oggettivamente determinabile. Il creditore aveva inoltre prodotto documenti a supporto, non specificamente contestati, che il giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare per calcolare il dovuto, invece di rigettare la domanda.
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