Il Pubblico Ministero presentava un'istanza per la dichiarazione di fallimento nei confronti di un'Azienda in liquidazione, ma decideva di desistere prima della decisione del Tribunale. Nonostante la rinuncia, il Tribunale dichiarava comunque il fallimento. La Corte d'Appello revocava tale decisione, ritenendo che la desistenza del Pubblico Ministero impedisse al giudice di procedere d'ufficio. La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, rigettando il ricorso del Fallimento. I giudici hanno stabilito che il Pubblico Ministero, agendo come parte sostanziale, ha la piena facoltà di rinunciare alla propria richiesta. Consentire al giudice di pronunciare la dichiarazione di fallimento nonostante la desistenza significherebbe reintrodurre illegittimamente il fallimento d'ufficio, abolito dalla riforma del diritto fallimentare. L'Azienda in liquidazione vince definitivamente la causa.
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