Un installatore ha rilasciato una dichiarazione di conformità per un impianto solare termico, attestando falsamente che fosse a regola d'arte. In realtà, l'impianto era privo di centralina e aveva collettori scollegati, risultando inutilizzabile. L'installatore è stato condannato per il reato di falsità ideologica. La difesa ha sostenuto che dovesse applicarsi solo la sanzione amministrativa prevista dal D.M. 37/2008, invocando il principio di specialità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la disciplina amministrativa regola solo l'obbligo e il contenuto del rilascio, ma non punisce la falsità ideologica del certificato. Di conseguenza, l'installatore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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