La Prefettura ha applicato a un cittadino la sospensione della patente, del porto d'armi e della validità della carta d'identità per l'espatrio. Il trasgressore ha impugnato direttamente il decreto sanzionatorio dinanzi al Giudice di Pace, contestando la fondatezza materiale dell'accertamento. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno accolto l'opposizione, ritenendo che il ricorso contro la sanzione assorbisse l'esame dei fatti. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso della Prefettura. Nel procedimento riguardante le sanzioni amministrative per stupefacenti operano due fasi distinte e autonome. La mancata tempestiva opposizione all'ordinanza di accertamento rende i fatti storici incontestabili. Di conseguenza, nel giudizio contro il decreto sanzionatorio il giudice può valutare solo l'entità della sanzione e non più la veridicità materiale del fatto contestato.
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