Un imprenditore agricolo si è visto negare la detrazione dell'IVA sulle spese di ristrutturazione di un immobile perché non iscritto nel registro dei cespiti. La Corte di Cassazione, con una decisione innovativa, ha annullato la sentenza precedente, stabilendo un principio fondamentale: per la detrazione IVA immobili, ciò che conta è l'effettivo 'nesso di strumentalità' del bene con l'attività d'impresa, non la sua formale registrazione. La Corte ha inoltre fornito chiarimenti sulla legittimità degli accertamenti sintetici basati su una singola annualità.
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