La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio, il quale contestava la determinazione della pena. La Corte ha ribadito che, per pene inferiori alla media edittale, non è richiesta una motivazione dettagliata, essendo sufficiente un richiamo ai criteri generali, come la personalità dell'imputato e la gravità del reato. L'analisi del precedente specifico e della non occasionalità della condotta è stata ritenuta corretta per giustificare sia la pena inflitta sia il diniego delle attenuanti generiche.
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