L'Imputato è stato condannato per dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti relative all'anno 2008, per un ammontare di elementi passivi fittizi pari a circa 11.800 euro. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rideterminato la sanzione in un anno di reclusione. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione per l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale di sei mesi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che in tema di determinazione della pena, se la sanzione irrogata si colloca al di sotto della media edittale (pari a un anno e tre mesi), il giudice non ha l'obbligo di fornire una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente che la congruità della misura emerga dal complesso della decisione.
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