La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la rideterminazione della pena per il reato di truffa. Il caso nasceva da un giudizio di rinvio, dopo che il reato più grave di ricettazione era stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte ha ribadito che, in tali circostanze, il giudice del rinvio ha piena discrezionalità nella determinazione della pena per il reato residuo, non essendo vincolato al calcolo precedente. La motivazione della pena è stata ritenuta adeguata, in quanto basata sulla gravità del fatto e sui precedenti penali dell'imputato.
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