Il Condannato ha richiesto il differimento dell'esecuzione della pena o, in alternativa, l'ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza, ritenendo le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario. Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una carenza di motivazione e valorizzando la perizia del proprio consulente tecnico e l'assenza di precedenti penali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che le contestazioni del ricorrente riguardavano valutazioni di merito già adeguatamente esaminate nei gradi precedenti. Di conseguenza, la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute è stata definitivamente respinta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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