La Corte di Cassazione ha confermato il diniego a un detenuto sottoposto al regime speciale 41-bis di svolgere un tirocinio in una farmacia esterna per completare il suo percorso di laurea. La sentenza sottolinea che le esigenze di sicurezza pubblica e la necessità di impedire contatti con l'esterno, tipiche del regime del carcere duro, prevalgono sul diritto allo studio, quando questo richieda attività incompatibili con tali restrizioni. La decisione è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata, nonostante la somiglianza con il provvedimento di primo grado.
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