La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un detenuto in regime 41-bis a cui era stato negato un colloquio senza vetro divisorio con la madre anziana, non vista da diciassette anni. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la concessione di tale modalità di incontro, al di fuori dei casi previsti per i minori, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Penitenziaria. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva negato l'autorizzazione, è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata, poiché le esigenze di sicurezza del regime speciale prevalgono, salvo casi eccezionali la cui valutazione spetta all'amministrazione.
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