L'Imputato è salito a bordo di un'auto, ha acceso il motore e ha fatto retromarcia prima di essere bloccato da un carabiniere che lo sorvegliava a distanza. La difesa ha sostenuto che si trattasse di furto tentato e non di furto consumato, poiché l'azione era costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che si configura il furto consumato quando il colpevole ottiene, anche solo per un breve istante, la piena e autonoma disponibilità del bene. L'accensione del motore e lo spostamento del veicolo dimostrano il possesso effettivo della refurtiva, rendendo irrilevante il successivo intervento della polizia. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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