Un Individuo è stato condannato per diffamazione sui social media, avendo pubblicato frasi offensive su Facebook contro un'altra persona. La difesa ha sostenuto che si trattava di ingiuria, non diffamazione, poiché la persona offesa era presente virtualmente nella discussione e ha anche invocato la provocazione. La Cassazione ha annullato la condanna, rinviando il caso per un nuovo giudizio. Ha stabilito che la presenza contestuale, anche virtuale, della persona offesa trasforma il fatto in ingiuria (ora depenalizzata), non diffamazione sui social media. Ha anche richiesto un nuovo esame sulla sussistenza della provocazione.
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