Una lavoratrice, impiegata continuativamente nello stesso servizio di mensa nonostante diversi cambi di azienda appaltatrice, ha citato in giudizio l'ultimo datore di lavoro per il mancato pagamento degli scatti di anzianità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando che, in base al CCNL Turismo, l'impresa subentrante deve riconoscere l'intera anzianità di servizio maturata dal lavoratore nell'appalto, anche se con datori di lavoro precedenti e anche se gli scatti non erano stati precedentemente erogati. La necessità di documentazione è una modalità procedurale, non una condizione che annulla il diritto del lavoratore.
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