L'Amministratore di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, si era appropriato di oltre 212.000 euro prelevandoli dalle casse sociali come presunto compenso per la sua attività di gestione e di agente di commercio. Tali prelievi erano avvenuti senza alcuna delibera dell'assemblea dei soci o previsione statutaria. Inoltre, l'imputato aveva incassato crediti da clienti per altri 212.000 euro senza registrarli in contabilità. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici hanno stabilito che l'autoliquidazione dei compensi dell'amministratore, priva di autorizzazione assembleare, configura sempre una distrazione di beni e non una semplice preferenza verso se stesso, poiché l'amministratore ha un preciso dovere di fedeltà verso la società e non può agire autonomamente a danno dei creditori.
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