Un'impresa edile ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un committente per il saldo di lavori di ristrutturazione. Il committente e suo figlio si sono opposti, lamentando gravi difetti e infiltrazioni d'acqua, chiedendo un risarcimento danni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda dei committenti perché la denuncia dei vizi nell'appalto è avvenuta oltre un anno dopo la fine dei lavori, e i pagamenti erano stati effettuati senza riserve. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibili i motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che non si possono proporre per la prima volta in Cassazione nuove tesi difensive, come la responsabilità da custodia del cantiere, né si può richiedere un nuovo esame dei fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
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