Un lavoratore, funzionario tributario, ha contestato il suo demansionamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo di essere stato adibito a controlli formali anziché sostanziali, mansioni ritenute inferiori. La Corte d'Appello aveva respinto la sua domanda, affermando che nel pubblico impiego privatizzato conta l'equivalenza formale delle mansioni, come definite dal contratto collettivo. Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando una errata interpretazione delle norme sul demansionamento e del contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato questa decisione per la mancata esposizione sommaria dei fatti e per aver denunciato direttamente la violazione del contratto integrativo, la cui interpretazione spetta al giudice di merito. Il lavoratore dovrà versare un ulteriore contributo unificato.
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