La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la condanna per il delitto di riciclaggio. La difesa contestava la notifica dell'atto giudiziario e la qualificazione del reato, sostenendo che il possesso di un'auto rubata configurasse furto o ricettazione. La Suprema Corte ha chiarito che, senza una querela di falso, la firma sulla ricevuta postale si presume del destinatario. Inoltre, il possesso ingiustificato di beni rubati configura il delitto di riciclaggio se mancano prove che colleghino direttamente il soggetto al furto. Infine, la presenza di un localizzatore GPS sull'auto non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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