Un'azienda agricola ha impugnato una cartella di pagamento per un credito d'imposta errato. Durante il processo, ha richiesto la definizione agevolata della controversia, ma l'Agenzia delle Entrate l'ha negata, sostenendo che la cartella, derivando da un controllo automatico (art. 36 bis), non fosse un atto 'impositivo' e quindi la lite non fosse 'definibile'. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda. Ha stabilito un principio fondamentale: se la cartella di pagamento è il primo e unico atto con cui il Fisco comunica la sua pretesa al contribuente, essa assume natura di atto impositivo. Di conseguenza, la lite che ne deriva rientra a pieno titolo tra quelle che possono beneficiare della definizione agevolata della controversia. L'azienda ha quindi vinto il ricorso.
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