La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37222/2024, ha stabilito che la rinuncia alla richiesta di messa alla prova, presentata dopo l'opposizione a un decreto penale, non comporta l'esecutività del decreto stesso. Il giudice deve invece disporre la prosecuzione del processo con giudizio immediato. Nel caso specifico, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata poiché, nel frattempo, il reato si era estinto per prescrizione.
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