Sicurezza sul lavoro: la responsabilità va oltre il contratto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17783 del 2023, torna a ribadire un principio fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro non è confinata ai soli dipendenti diretti, ma si estende a chiunque si trovi ad operare nell’ambiente di lavoro. Questa pronuncia chiarisce che la tutela antinfortunistica ha una portata ampia, finalizzata a proteggere la vita e l’integrità di tutte le persone esposte ai rischi derivanti dall’attività d’impresa, indipendentemente dalla natura del loro rapporto contrattuale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dal Tribunale di Pescara al legale rappresentante di un’impresa edile. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 122 del D.Lgs. 81/2008 per aver omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza per alcuni operai che lavoravano sul tetto di un edificio. La condanna era seguita all’opposizione a un decreto penale.
L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, articolando la sua difesa su tre motivi principali:
- Mancanza di prova del rapporto di lavoro: La difesa sosteneva che non vi fosse la prova certa che gli operai presenti sul tetto fossero suoi dipendenti o comunque persone incaricate di lavorare per la sua ditta.
- Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., lamentando che il giudice di merito non avesse specificato i fatti concreti a sostegno della gravità del reato.
- Vizio di motivazione sulla pena: Si criticava la motivazione con cui era stata irrogata una sanzione superiore al minimo edittale.
La responsabilità dell’imprenditore per la sicurezza sul lavoro
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando tutti i motivi manifestamente infondati. Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento, secondo cui le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non solo dei lavoratori subordinati, ma anche dei terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro.
Il rischio che un lavoratore, anche se dipendente di un’altra impresa, si trovi a collaborare in un’area di cantiere dove operano più ditte non è considerato un evento eccezionale o imprevedibile. Pertanto, la responsabilità di garantire la sicurezza ricade sull’imprenditore titolare dell’area di rischio, il quale deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire incidenti. La questione se gli operai fossero o meno alle dirette dipendenze dell’imputato è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale.
Le Motivazioni
La Cassazione ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., i giudici hanno ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale, che aveva fatto leva sulla “gravità del pericolo” a cui era stata esposta una “pluralità di operai”, intenti a lavorare sul tetto senza alcuna precauzione. Questo elemento è stato considerato idoneo a escludere la particolare tenuità del fatto, senza necessità di ulteriori dettagli, come l’altezza specifica dell’edificio.
Anche la censura sulla misura della pena è stata respinta. Il riferimento generico all’art. 133 c.p. è stato giudicato adeguato a motivare una pena (nella specie, un’ammenda di 4.000 euro) comunque inferiore al valore medio previsto dalla legge. Un evidente refuso nella sentenza impugnata, che menzionava una pena detentiva, è stato considerato privo di qualsiasi rilevanza.
Conclusioni
La sentenza in commento rafforza un principio cardine della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. La tutela della salute e dell’incolumità nei luoghi di lavoro è un dovere che non ammette scorciatoie o distinzioni formali. L’imprenditore è il garante della sicurezza nell’ambito della sua sfera di rischio e questa responsabilità si estende a chiunque, per qualsiasi ragione, si trovi a operare in quell’ambiente. La decisione sottolinea che l’obbligo di prevenzione è onnicomprensivo e non può essere eluso invocando la mancanza di un formale rapporto di lavoro subordinato.
Un datore di lavoro è responsabile per la sicurezza anche di persone che non sono suoi dipendenti diretti?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, le norme sulla sicurezza sul lavoro tutelano non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro. La responsabilità dell’imprenditore si estende a chiunque sia esposto ai rischi della sua attività, a meno che la presenza del terzo non sia anomala, atipica ed eccezionale.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse correttamente motivata. La gravità del pericolo a cui era stata esposta una pluralità di operai, lasciati a lavorare su un tetto senza alcuna protezione, è stata considerata un elemento sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto.
È sufficiente un generico riferimento all’art. 133 del codice penale per motivare l’entità della pena?
Sì, la Corte ha stabilito che, per irrogare una pena inferiore al valore medio previsto dalla legge, il riferimento all’art. 133 c.p. può essere considerato una motivazione sufficiente a sorreggere la decisione del giudice.