Un Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) ha assolto un automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza. Il G.I.P. ha ritenuto che il prelievo ematico, unica prova a carico, fosse inutilizzabile perché l'automobilista non era stato avvisato del suo diritto di farsi assistere da un avvocato. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione, stabilendo che il G.I.P. può prosciogliere solo in casi specifici e non per semplice mancanza o insufficienza di prova. La Corte ha inoltre evidenziato che lo stato di ebbrezza può essere provato anche con altri elementi sintomatici, non solo con il test alcolemico. Il caso torna al Tribunale per un nuovo esame, ribadendo l'importanza delle procedure corrette e i limiti dell'inutilizzabilità della prova.
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